Origine Preferenziale e Non Preferenziale

Origine Preferenziale

  • Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto a un trattamento tariffario preferenziale; tale trattamento si sostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione dal dazio in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce;
  • Tali accordi prevedono, al fine di evitare diversioni di traffici e con l’obiettivo di premiare i soli prodotti effettivamente fabbricati all’interno del territorio dei paesi aderenti all’accordo, dei protocolli nei quali sono elencati i criteri per la determinazione dell’origine preferenziale e in particolare sono elencate le trasformazioni considerate sufficienti a conferire l’origine preferenziale alla merce (anche dette regole di lista).

Origine Non Preferenziale (Made In)

La definizione dell’origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l’applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci e la compilazione e il rilascio dei certificati d’origine.

Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.
Per stabile l’origine (il cosiddetto MADE IN) di un prodotto bisogna innanzi tutto individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.
Ci sono due criteri di base che determinano l’origine non preferenziale di un prodotto:

  1. Sono sempre originari di un Paese i prodotti interamente ottenuti in tale Paese;
  2. Dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.

Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l’impiego di materiali o componenti non originari nell’UE. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti. In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva: in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale. Oppure che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione economicamente giustificata, quindi che comporti un aumento di valore, ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo.


Un elenco delle lavorazioni considerate come sostanziali per alcuni prodotti si trova nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2446/2015, secondo la classificazione doganale. Nell’allegato sono presenti:

  • Regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce;
  • Regole residuali riferite ad ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all’origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore.

Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento alla regola residuale del capitolo.


Per gli ALTRI prodotti, che non sono menzionati nell’allegato 22-01 è possibile fare riferimento alle cosiddette regole di lista, anche se attualmente non sono aggiornate, consultabili sul sito TAXUD.
E’ comunque possibile ricorrere ad un criterio residuale, previsto dal Codice Doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.