IVO

Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) sono previste e disciplinate dal Regolamento UE n.952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), dal Regolamento delegato UE n.2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n.341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO, emanate dalla Commissione UE in data 1 luglio 2017.
Sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce.
Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e:

  • vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nella IVO l’origine ivi indicata per quella determinata merce, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione successivamente all’adozione della decisione;
  • vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’IVO stessa (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).

Le IVO devono riferirsi ad un solo tipo di merce e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine e ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata. Le IVO sono rilasciate dall’Autorità doganale a titolo gratuito (salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per analisi chimiche o perizie sulla merce oggetto dell’IVO, per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda o per lo svolgimento – su richiesta dell’istante- di eventuali traduzioni di documentazione allegata alla domanda di IVO).

Come si ottiene una I.V.O.

Le IVO possono essere richieste da un operatore commerciale, o da un suo rappresentante, all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette informazioni devono essere utilizzate. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una IVO all’autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI.
Il titolare è il soggetto a nome del quale l’informazione vincolante viene rilasciata. Il richiedente deve indicare il proprio codice EORI.
Le IVO devono essere rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza o, in ogni caso, dal momento in cui l’autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili per pervenire alla decisione; in tal caso il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.

Rilascio dell’I.V.O.

Una volta rilasciata dall’ufficio Origine e valore, l’IVO verrà trasmessa all’Ufficio delle dogane presso il quale l’istanza era stata presentata e quest’ultimo provvederà a notificarla alla ditta richiedente.
Dalla notifica della decisione decorrerà il termine di legge per l’eventuale impugnazione dell’IVO innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Validità di una I.V.O.

La validità di un’informazione vincolante in materia di origine è di tre anni.
Tutte le IVO valide devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 44, codice C627- identificativo: numero IVO) in quanto vincolanti sia per l’operatore che per l’autorità doganale.